E’ illegittimo vietare di distribuire pubblicità

Secondo quanto stabilito dal T.A.R., la distribuzione di volantini e cataloghi a mano lungo le strade, nei luoghi pubblici e in prossimità degli edifici dove sono collocate le cassette che ospitano la posta e il materiale pubblicitario, rappresenta un’attività essenzialmente libera, con la conseguenza che le amministrazioni non vantano poteri regolatori suscettibili di incidere direttamente nel rapporto tra gli operatori commerciali ed i potenziali clienti.

yellow mailboxE’ stato il T.A.R. Lombardia (Brescia, Sez. II, n. 641) che 17 aprile 2012 ha dichiarato illegittima una delibera consiliare sulla modifica al regolamento di polizia urbana in materia di volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili, verso il divieto di distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico, salvo determinate e restrittive condizioni.

Sostanzialmente, la sentenza stabilisce che questa delibera consiliare viola gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione e introduce una disparità di trattamento tramite eccesso di potere: la delibera infatti limita solo gli operatori door-to-door, che distribuiscono “porta a porta” senza destinatari ben definiti, mentre non impedisce in alcun modo gli operatori che utilizzano il servizio postale e i portalettere tradizionali che consegnino pubblicità: la delibera è dunque illegittima in quanto lesiva della libertà di concorrenza.

Nella delibera non è inoltre stato estrinsecato come si applichino alla distribuzione i richiami alle questioni della “nettezza urbana”, del “disturbo alla circolazione” e delle “molestie ai cittadini”: contro simili reati e comportamenti deprecabili già esistono specifiche norme e le relative misure amministrative: ad esempio l’art. 639 del codice penale, sull’imbrattamento e deturpamento di cose altrui, oppure l’art. 660 del codice penale sulle molestie e il disturbo alle persone.

Per altre informazioni e per il testo della sentenza:
PoliziaLocale.com

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